1. La Giunta:
a) coordina l'attività di ricerca degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della loro autonomia;
b) redige la bibliografia storica nazionale;
c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (CISH) e le sue commissioni; provvede alla designazione dei delegati titolari supplenti che rappresentano l'Italia presso il CISH e promuove, sostiene e organizza la partecipazione degli storici italiani all'attività del CISH e delle sue commissioni;
d) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studio anche oltre i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli istituti della rete;
e) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici anche a livello internazionale e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;
f) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri che conservano documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;
g) adempie a compiti di consulenza e promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'università e della ricerca.