Art. 2.
(Funzioni).

      1. La Giunta:

          a) coordina l'attività di ricerca degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della loro autonomia;

 

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          b) redige la bibliografia storica nazionale;

          c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comité International des Sciences Historiques» (CISH) e le sue commissioni; provvede alla designazione dei delegati titolari supplenti che rappresentano l'Italia presso il CISH e promuove, sostiene e organizza la partecipazione degli storici italiani all'attività del CISH e delle sue commissioni;

          d) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studio anche oltre i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli istituti della rete;

          e) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici anche a livello internazionale e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;

          f) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri che conservano documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;

          g) adempie a compiti di consulenza e promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'università e della ricerca.